Art. 2.
(Funzionamento del Fondo).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro della solidarietà sociale, di concerto con i Ministri della salute e dell'economia e delle finanze, di intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo in cui sono definiti, in base ai princìpi e criteri di cui alla presente legge:

          a) i criteri di determinazione e di accertamento della non autosufficienza;

          b) le modalità di gestione del Fondo e di erogazione degli interventi economici di cui all'articolo 6;

 

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          c) la tipologia delle prestazioni e dei servizi a carico del Fondo nell'ambito della definizione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali, di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328;

          d) le modalità e le procedure attraverso le quali, nell'ambito del distretto socio-sanitario, di cui all'articolo 3-quater del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono valutati il bisogno assistenziale e le prestazioni da erogare a favore delle persone non autosufficienti;

          e) le modalità di controllo e di verifica della qualità delle prestazioni erogate e delle spese sostenute dalle famiglie;

          f) la identificazione delle fasce di reddito cui far corrispondere i diversi scaglioni contributivi e il livello minimo di reddito richiesto per l'obbligo contributivo previsto dall'articolo 3;

          g) la quota del Fondo da destinare alla ricerca e alla sperimentazione degli interventi per il miglioramento delle prestazioni relative alla prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione delle malattie che sono causa di non autosufficienza, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.